Sez. T, Ordinanza n. 33252 del 18/12/2024 (Rv. 673259-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Modifica dell'investimento programmato - Conseguenze - Perdita del beneficio - Esclusione - Condizioni.
In tema di credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000, la modifica dell'investimento programmato non determina la perdita del beneficio quando ha ad oggetto elementi secondari che non ne mutano le caratteristiche essenziali e non compromettono in maniera significativa la possibilità dell'Amministrazione di monitorare i presupposti del relativo credito d'imposta, come, ad esempio, la collocazione dell'immobile in una strada, del medesimo Comune, diversa da quella indicata nell'istanza.
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)