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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18994 del 17/07/2018 (Rv. 649720 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649720-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di spese di pubblicità inerenti all'attività d'impresa).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)