Sez. 2, Sentenza n. 7701 del 08/09/1994 (Rv. 487861 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | Giudizio petitorio - Nozione - Azione di manutenzione - Proposizione da parte del convenuto di una azione diretta ad ottenere sentenza sostitutiva di un obbligo contrattuale non adempiuto - Giudizio petitorio - Configurabilità - Esclusione.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 705 cod. proc. civ. il quale fa divieto al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finché il primo non sia stato definito e la sentenza eseguita, deve intendersi per giudizio petitorio solo quello in cui si contenda circa l'appartenenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa rispetto alla quale sia stata sollecitata la tutela possessoria e non anche qualsiasi altra controversia che non possa comunque avere riferimento come tema di dibattito a tale cosa. Non incorre, pertanto, nel suddetto divieto il convenuto con azione di manutenzione, il quale proponga un'azione diretta ad ottenere una sentenza sostitutiva di un obbligo contrattuale non adempiuto (nella specie, costituzione di una servitù volontaria di passaggio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)