Sez. 2, Sentenza n. 10609 del 05/11/1990 (Rv. 469627 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - GIUDIZIO PETITORIO - NOZIONE - CONTESTAZIONE IN ORDINE AL DIRITTO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE RELATIVO ALLA COSA OGGETTO DEL GIUDIZIO POSSESSORIO - NECESSITÀ - MANUTENZIONE NEL POSSESSO DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - COMPATIBILITÀ FRA L'ESERCIZIO DELLA SERVITÙ E L'INSTALLAZIONE DI UN CANCELLO SUL FONDO SERVENTE - ACCERTAMENTO RICHIESTO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE, CONVENUTO NELL'AZIONE DI MANUTENZIONE - DIVIETO DI CUMULO - INSUSSISTENZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - GIUDIZIO PETITORIO - NOZIONE - CONTESTAZIONE IN ORDINE AL DIRITTO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE RELATIVO ALLA COSA OGGETTO DEL GIUDIZIO POSSESSORIO - NECESSITÀ - MANUTENZIONE NEL POSSESSO DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - COMPATIBILITÀ FRA L'ESERCIZIO DELLA SERVITÙ E L'INSTALLAZIONE DI UN CANCELLO SUL FONDO SERVENTE - ACCERTAMENTO RICHIESTO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE, CONVENUTO NELL'AZIONE DI MANUTENZIONE - DIVIETO DI CUMULO - INSUSSISTENZA.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 705 cod. proc. civ., il qual fa divieto al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio finché il primo non sia stato definito e la sentenza non sia stata eseguita, deve intendersi per giudizio petitorio solo quello in cui si contenda circa l'appartenenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa rispetto alla quale sia stata sollecitata la tutela possessoria, volto a contrastare quest'ultima, e non già qualsiasi controversia estranea al tema del possesso. Pertanto non incorre nel suddetto divieto il convenuto con la Azione di manutenzione nel possesso di una servitù di passaggio, il quale, come proprietario del fondo servente, abbia chiesto l'accertamento della compatibilità in concreto dell'Esercizio della servitù con la facoltà di chiudere il proprio fondo mediante l'installazione di un cancello e la consegna all'attore di una copia delle chiavi, non comportando una controversia sull'esistenza della proprietà e non essendo diretto il suddetto accertamento a contrastare la tutela possessoria, della quale anzi presuppone le condizioni. (Conf 8018/87, mass n 455713; (Conf 2413/84, mass n 434443).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)