Sez. 6, Sentenza n. 13073 del 24/03/2005 Cc. (dep. 11/04/2005) Rv. 231259 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - mancanza | Dispositivo privo di motivazione - Abnormità - Conseguenze.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - mancanza
In tema di requisiti della sentenza, il dispositivo totalmente privo della motivazione (essendosi, nella specie, il giudice unico del Tribunale rifiutato di redigerla), è provvedimento abnorme che crea una irresolubile situazione di stallo processuale, e che pertanto deve ritenersi suscettibile di autonoma impugnabilità con il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio la Corte ha accolto il ricorso del P.M. affermando la sussistenza dell'interesse sotto il profilo della garanzia dell'esercizio dell'azione penale). Conf. non massimata sez.VI, cc 22/2/2005, n. 326
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)