Sez. 6, Sentenza n. 916 del 20/12/2004 Cc. (dep. 18/01/2005) Rv. 230826 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - mancanza | Dispositivo preceduto da un'epigrafe - Valore di sentenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - mancanza
È abnorme, determinando un'irrisolvibile situazione di stallo processuale, il provvedimento che assuma mera veste grafica di sentenza ma che sia composto unicamente del dispositivo preceduto da un'epigrafe: il dispositivo, invero, in mancanza della sentenza (assente per l'ingiustificato rifiuto del giudice unico emittente la decisione di redigerla) è privo di efficacia esterna. (La Corte ha di conseguenza annullato senza rinvio con trasmissione al giudice di primo grado per evitare l'irrimediabile compromissione dell'esercizio dell'azione penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)