Sez. 1, Ordinanza n. 6506 del 17/12/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212461 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Rinvio del dibattimento per concessione di termine a difesa al difensore di ufficio dopo revoca del difensore di fiducia - Ipotesi rientrante nella previsione della lett. b)- dell'art. 304 cod. proc. pen. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Ai fini della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, il rinvio disposto per la concessione di un termine a difesa al difensore di ufficio a seguito della revoca della nomina di difensore di fiducia non è in alcun modo riconducibile alla previsione di cui alla lettera b)- dell'art. 304 cod. proc. pen. che ha riguardo a circostanze del tutto diverse, sinteticamente sussumibili in una situazione che renda gli imputati privi di assistenza, ma deve farsi rientrare nella previsione di cui alla precedente lettera a)-, che espressamente nega rilevanza al rinvio disposto per detta causa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)