Sez. 3, Sentenza n. 47619 del 26/10/2004 Cc. (dep. 09/12/2004) Rv. 230491 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Nomina di due difensori - Legittimo impedimento di un difensore per l'udienza - Revoca dell'altro difensore - Situazione di oggettiva mancanza di difesa processuale, rientrante nella previsione dell'art. 304, lett. b) cod. proc. pen.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
Nel caso in cui l'imputato, assistito da due difensori, revochi quello presente all'udienza nella quale l'altro difensore ha addotto un legittimo impedimento a comparire, si verifica una situazione di oggettiva mancanza di difesa processuale, come tale sussumibile nella previsione di cui all'art. 304, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., norma che non va intesa in senso riduttivo, ma ricomprende tutti i casi in cui, a prescindere dalle cause, l'assistenza tecnica venga del tutto a mancare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)