Sez. L, Sentenza n. 4513 del 16/04/1993 (Rv. 481869 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Svolgimento di mansioni superiori - Disciplina fino alla stipulazione del primo contratto collettivo - Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Inammissibilità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
Gli artt. 80 della legge n. 425 del 1988 e 12 della della legge n. 42 del 1979, che consentivano all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato di applicare per un certo tempo i dipendenti a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma senza possibilità di promozione nel caso di protrazione della situazione oltre il termine di legge, sono rimasti in vigore fino alla stipulazione del contratto collettivo (entrato in vigore il 5 febbraio 1988), a ciò non ostando l'incompatibilità dell'anzidetta normativa con l'art. 2103 cod. civ., per essere applicabile alla disciplina del rapporto di lavoro non il regime transitorio di cui all'art. 14, primo comma, della legge n. 210 del 1985 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato ma l'art. 21, primo comma, della stessa legge, che affida alla disciplina collettiva ed individuale la disciplina del rapporto stesso.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 80, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)