Sez. 2, Sentenza n. 2611 del 23/03/1996 (Rv. 496552 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO | Funzione - Fonte autonoma di effetti giuridici - Esclusione - Regolamentazione della situazione controversia - Riferimento alla fonte precettiva originaria - Necessità.
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO
Il negozio di accertamento, avendo la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni contestazione al riguardo, non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti e, pertanto, per la regolamentazione della situazione controversa (nella specie, sussistenza, o meno, della comproprietà di beni immobili tra i coniugi), deve farsi capo, in ogni caso, alla fonte precettiva originaria, in quanto l'indicato negozio è volto soltanto ad eliminare le incertezze della situazione giuridica preesistente, presupponendo l'esistenza di un rapporto giuridico tra le parti, in mancanza del quale il negozio di accertamento difetta di causa ed è nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)