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Sez. L, Sentenza n. 12341 del 04/12/1997 (Rv. 510733 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Corresponsione indebita - Erogazioni anteriori al 1996 - Ripetizione - Limiti ex art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510733-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

In relazione alla indebita corresponsione di assegni familiari, il principio della ripetibilità dei relativi importi, in conformità a quanto previsto in termini generali dall'art. 2033 cod. civ., è derogato, in via transitoria, dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996, in base a cui nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente trattamenti di famiglia a carico di enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a sedici milioni di lire, mentre, in caso di superamento di tale reddito, non si fa luogo a recupero nei limiti di un quarto dell'importo riscosso, e sul recupero eseguito ratealmente non sono dovuti interessi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)