Sez. 1, Sentenza n. 2944 del 04/04/1997 (Rv. 503505 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Giudizio di separazione personale - Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Sopravvenienza della morte in pendenza del giudice di Cassazione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio, delle sentenze di primo e secondo grado - Necessità .
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, anche se sopravvenuta in pendenza del procedimento di cassazione e comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)