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Sez. L, Sentenza n. 11473 del 18/11/1997 (Rv. 510115 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Fattispecie relativa ad assunzione di lavoratori senza nulla osta dell'Ufficio di collocamento e ad eccepita causa di forza maggiore.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510115-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nella specie, in relazione ad omessa richiesta di nulla osta per l'assunzione nominativa di alcuni lavoratori, il datore di lavoro aveva dedotto di essersi trovato in uno stato di forza maggiore, per effetto anche del comportamento ostruzionistico dei lavoratori e dei sindacati; la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha osservato che uno stato di forza maggiore era da escludersi in radice, poiché il giudice di merito aveva accertato che il datore di lavoro avrebbe potuto formulare richieste di passaggio diretto dei lavoratori in questione, già alle dipendenze del precedente appaltatore, il quale aveva fornito la necessaria documentazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)