Sez. 1, Sentenza n. 8757 del 27/04/2005 (Rv. 582647 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Codice della strada - Divieto di lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli senza gli accorgimenti indicati all'art. 21 C.d.S. - Violazione - Sanzioni - Irrogazione - Soggetto passivo - Individuazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 C.d.S. per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli senza l'adozione degli accorgimenti indicati dalla stessa norma, deve essere irrogata nei confronti dell'esecutore materiale dell'attività , e non anche del proprietario dell'immobile in favore del quale la stessa viene esplicata, non avendo il committente dei lavori - diversamente dall'imprenditore, dal dirigente e dal proponente - poteri di vigilanza e direzione sull'appaltatore.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)