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Sez. 1, Sentenza n. 555 del 17/02/1968 (Rv. 331662 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO- ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE- MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO- PRESUPPOSTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331662-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO- ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE- MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO- PRESUPPOSTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Presupposto soggettivo per l'applicazione dell'art. 1359 cod.civ. e il dolo o la colpa della parte, che ha interesse contrario all'avveramento della condizione, cui e sottoposta la propria obbligazione. L'indagine sulla sussistenza dell'elemento soggettivo implica un giudizio di fatto, che, ove sia correttamente motivato, si sottrae a censura in Sede di legittimita. (Conf. 534-64, 2247-57 V. 2459-66, massima n. 324764).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)