Sez. 1, Sentenza n. 2459 del 14/10/1966 (Rv. 324764 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - ELEMENTI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - ELEMENTI.*
Il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'art 1359 cod civ e il dolo o la colpa della parte che ha interesse contrario all'avveramento della condizione. All'uopo non e, peraltro, sufficiente un qualsiasi comportamento doloso o colposo, ma e necessario che il mancato avveramento della condizione dipenda da un fatto illecito positivo del contraente che aveva interesse contrario, salvo che la sua inattivita costituisca violazione di un Obbligo di agire, imposto dal contratto o dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)