diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3394 del 04/05/1999 Cc. (dep. 17/06/1999) Rv. 213877 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Esecuzione concernente provvedimenti emessi dal pretore e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura - Possibilità di qualificare quest'ultimo come "altro giudice ordinario" agli effetti di quanto previsto dall'art.665, comma 4, cod.proc.pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213877-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Agli effetti di quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma dell'art.665 cod.proc.pen., il giudice per le indagini preliminari presso la pretura non può qualificarsi, rispetto al pretore del dibattimento, come "altro giudice ordinario", la cui competenza in materia esecutiva prevarrebbe in ogni caso rispetto a quella del pretore, in quanto, coma emerge anche dalla disciplina dettata al riguardo dall'ordinamento giudiziario (artt.31, 35, 39, 40 r.d. 30 gennaio 1941, n.12), il giudice per le indagini preliminari ed il pretore dibattimentale fanno parte di uno stesso ufficio giudiziario, ancorché siano costituite sezioni distaccate della pretura circondariale. (Nella specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era rappresentato dalla sentenza pronunciata dal pretore della sezione distaccata, ed occorreva in sede esecutiva pronunciarsi sulla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale emesso dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha determinato la competenza del pretore circondariale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 31 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 35, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)