Sez. 5, Sentenza n. 5037 del 20/10/1999 Cc. (dep. 19/11/1999) Rv. 215042 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Più sentenze di condanna emesse da più giudici - Posizione esecutiva unitaria - Giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - Revoca della sospensione condizionale della pena - Competenza del predetto giudice.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, ad un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Conseguentemente, competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è sempre il giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima e, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente, in ogni caso, quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)