Sez. 2, Ordinanza n. 29482 del 07/11/2025 (Rv. 676952-01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Azione di risoluzione per inadempimento con domanda ex art. 1385, comma 2, c.c. - Interpretazione della domanda - Azione di declaratoria della legittimità del recesso con ritenzione della caparra - Fondamento - Nomen iuris utilizzato dalla parte - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)