Sez. 2 - , Ordinanza n. 22657 del 27/09/2017 (Rv. 645560 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Condanna alla restituzione del doppio della caparra - Richiesta avanzata dalla parte adempiente - Implicita proposizione della domanda di recesso - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
Riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)