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Sez. 5, Sentenza n. 2250 del 14/02/2003 (Rv. 560511 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Scritture contabili - Omessa sottoscrizione delle schede contabili obbligatorie - Attendibilità delle scritture - Esclusione - Conseguenze - Accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560511-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell'amministrazione finanziaria, all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)