Sez. 5, Sentenza n. 19062 del 12/12/2003 (Rv. 568862 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | False fatturazioni - Accertamento induttivo dell'effettivo reddito d'impresa - Criteri - Necessità di tener conto di tutte le voci effettivamente concorrenti a formare il reddito imponibile - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Qualora, dall'esame della dichiarazione dei redditi del contribuente, risulti l'esistenza di false fatturazioni, la rettifica di essa da parte dell'amministrazione finanziaria, a mezzo di accertamento induttivo, deve essere effettuata mediante ricostruzione, anche in via analitica, di tutte le voci che hanno determinato il reddito imponibile, ovvero prendendo in considerazione tutte le componenti infedelmente dichiarate, sia che esso giovi all'amministrazione consentendo il recupero a tassazione di porzioni di reddito sottratte all'imposizione, sia che giovi al contribuente, determinando un abbattimento della base imponibile e del relativo tributo (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto scorretto il procedimento posto in essere dall'amministrazione finanziaria la quale, a fronte di una falsa fatturazione, aveva, recuperato al reddito, aumentando l'imponibile, le componenti passive, ovvero i costi non sostenuti, senza parallelamente sottrarre dall'ammontare del reddito i ricavi in realtà inesistenti).
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 14, Legge 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)