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Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 03/04/1982 (Rv. 419921 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419921-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito, qualora ritenga di avvalersi della facoltà di consentire la prova per testimoni oltre il limite di valore fissato dal primo comma dell'art. 2721 cod.civ., deve motivare il relativo provvedimento di ammissione dando atto delle circostanze che nel caso concreto rendano possibile la deroga al divieto della prova stessa oltre detto limite. (nella specie, affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata l'ordinanza del giudice di merito che giustificava tale deroga con riferimento alle ragioni esposte dalla parte utente con l'atto introduttivo del giudizio e concernenti la particolare natura dei fatti e rapporti da provare, non suscettibili di documentazioni). (V 3876/80, mass n 407749).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)