Sez. 2, Sentenza n. 3876 del 18/06/1980 (Rv. 407749 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI CONSENTIRE LA PROVA OLTRE DETTI LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - AMMISSIONE DELLA PROVA NONOSTANTE TALI LIMITI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CONTENUTO - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI CONSENTIRE LA PROVA OLTRE DETTI LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - AMMISSIONE DELLA PROVA NONOSTANTE TALI LIMITI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CONTENUTO - NECESSITA.*
Il giudice del merito, qualora ritenga di non avvalersi della facolta di consentire la prova per testimoni oltre il limite di valore fissato dal primo comma dell'art 2721 cod civ, non e tenuto a dare una particolare giustificazione del mancato Esercizio di tale facolta, che gli e concessa in via di eccezione, mentre deve invece motivare il provvedimento ammissivo della prova, dando atto della ricorrenza, nel caso concreto, delle circostanze che, a norma del secondo comma del citato art 2721 cod civ, rendono possibile la deroga al normale divieto della prova per testimoni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)