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Sez. 2, Sentenza n. 3876 del 18/06/1980 (Rv. 407749 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI CONSENTIRE LA PROVA OLTRE DETTI LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - AMMISSIONE DELLA PROVA NONOSTANTE TALI LIMITI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CONTENUTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407749-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI CONSENTIRE LA PROVA OLTRE DETTI LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - AMMISSIONE DELLA PROVA NONOSTANTE TALI LIMITI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CONTENUTO - NECESSITA.*

Il giudice del merito, qualora ritenga di non avvalersi della facolta di consentire la prova per testimoni oltre il limite di valore fissato dal primo comma dell'art 2721 cod civ, non e tenuto a dare una particolare giustificazione del mancato Esercizio di tale facolta, che gli e concessa in via di eccezione, mentre deve invece motivare il provvedimento ammissivo della prova, dando atto della ricorrenza, nel caso concreto, delle circostanze che, a norma del secondo comma del citato art 2721 cod civ, rendono possibile la deroga al normale divieto della prova per testimoni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)