Sez. L, Ordinanza n. 4198 del 25/02/2026 (Rv. 678058-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento del lavoratore - Nozione - Modifica dell'art. 2103 c.c. - Irrilevanza - Spostamento all'interno della medesima unità produttiva - Configurabilità del trasferimento - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Non rientra nella nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103 c.c., anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di un appalto di servizi, aveva considerato trasferimento il mero richiamo della lavoratrice dalla sede dell'impresa committente a quella della società datrice di lavoro, peraltro a minima distanza tra di loro, senza indagare se esistessero due unità produttive).
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)