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Sez. U, Sentenza n. 4747 del 24/07/1986 (Rv. 447450 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONCORRENZA DI RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447450-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONCORRENZA DI RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI.*

Benché il trasferimento del lavoratore subordinato non costituisca, né possa costituire, sanzione disciplinare, è tuttavia possibile che il comportamento del lavoratore integri insieme gli estremi di un fatto disciplinarmente rilevante ed altresì una delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, previste dall'art. 2103 cod. civ. come legittimanti il trasferimento del lavoratore medesimo. In tal caso l'imprenditore può, nel legittimo Esercizio dei suoi poteri organizzatori e di quelli disciplinari, far ricorso agli uni piuttosto che agli altri, ove ne sussistano i presupposti di legge, senza che sia in potere del giudice, cui è affidato il controllo del provvedimento di trasferimento, valutarne la convenienza o la alternativa opportunità di un provvedimento disciplinare. (V 2228/86, mass n 445387; (V 722/84, mass n 432982).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)