Sez. 1 - , Ordinanza n. 25872 del 23/09/2021 (Rv. 662489 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di allontanamento ex art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007 - Impugnazione - Controllo giurisdizionale – Pregresse condanne penali - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di impugnazione del provvedimento di allontanamento disposto, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, nei confronti del familiare di un cittadino dell'Unione europea, il giudice di merito, nell'effettuare il riscontro della pericolosità accertata dal Prefetto, è chiamato a valutare i fatti ritualmente introdotti dalle parti, compiendo un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, senza fondare il proprio giudizio solo sull'esistenza di condanne penali, dalle quali tuttavia possono emergere fatti concreti, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona o per l'incolumità pubblica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che ha ritenuto motivata la valutazione di pericolosità espressa dal Prefetto nei confronti di un soggetto che aveva riportato varie condanne per reati contro la persona, valutando tali condotte come sintomatiche di pericolosità e rientranti tra i motivi imperativi di pubblica sicurezza, valorizzati, nella loro attualità, dall'emersione di ulteriori condotte violente, tenute successivamente all'adozione del decreto di allontanamento).
Costituzione art. 27, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)