Sez. 1 - , Sentenza n. 26830 del 21/10/2019 (Rv. 655824 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento di espulsione per motivi di pubblica sicurezza - Controllo giurisdizionale - Limite della discrezionalità amministrativa - Insussistenza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il giudice ordinario, investito dell'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero adottato per motivi di pubblica sicurezza, ha il potere-dovere di verificare, con accertamento pieno non limitato da un'insussistente discrezionalità dell'amministrazione, l'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero a una delle categorie dei soggetti socialmente pericolosi previste dalla legge (prevenuti, terroristi, mafiosi), avendo l'accertamento ad oggetto non l'atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro legittima compressione, sicché il giudice ben può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 13, Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 102 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)