Sez. 2 - , Ordinanza n. 21858 del 09/10/2020 (Rv. 659376 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Costituzione negoziale di servitù di passaggio – A carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo – Interpretazione delle clausole contrattuali - Accertamento della volontà delle parti – Necessità – Volontà del notaio rogante – Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
In tema di interpretazione dei contratti, per configurare la costituzione di una servitù di passaggio a carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine in concreto per verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri o meno nei limiti delle prerogative del comproprietario, perché solo quando tale limite è superato è possibile configurare un diritto "in re aliena"; a tal fine è irrilevante che le clausole contrattuali siano state redatte da un tecnico del diritto, quale è il notaio rogante, dovendo tale interpretazione essere condotta tenendo in considerazione la volontà delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1063
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)