Sez. 2, Sentenza n. 4241 del 22/02/2010 (Rv. 611708 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Atto costitutivo - Contenuto - Indicazione specifica del fondo dominante, del fondo servente e del contenuto dell'assoggettamento di questo a quello - Necessità - Esclusione - Desumibilità di tali elementi dal contenuto dell'atto - Sufficienza - Accertamento di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE
L'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano specificamente riportati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione e dell'analitica descrizione del fondo dominante, di quello servente e del contenuto dell'assoggettamento di questo all'utilità del primo, essendo sufficiente che tali elementi siano comunque desumibili, attraverso i consueti strumenti ermeneutici, dal contenuto dell'atto; la relativa valutazione, concretandosi in un'indagine sull'effettiva volontà dei contraenti in ordine all'eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)