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Sez. 3, Sentenza n. 330 del 08/02/1967 (Rv. 326186 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE IN UN GIUDIZIO CON PLURALITA DI PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLE SOLE PARTI CHE INTENDANO AVVALERSI DEL DOCUMENTO IMPUGNATO - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326186-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE IN UN GIUDIZIO CON PLURALITA DI PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLE SOLE PARTI CHE INTENDANO AVVALERSI DEL DOCUMENTO IMPUGNATO - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - IRRILEVANZA.*

Nel caso di un processo con pluralita di parti, nel quale sia stata proposta una querela di falso, la parte che non ha dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato, manifestando, in tal modo, un concreto disinteresse all'accertamento della sua veridicita, non ha veste di litisconsorte necessario passivo nei vari gradi del giudizio incidentale di falso. Ben vero, da un lato, nella querela di falso che ha natura di Azione di accertamento, la legittimazione passiva compete solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicita del documento e tale incertezza non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso di esso dall'altro, l'efficacia a erga omnes della sentenza che accerta la falsita esclude, in radice, la possibilita che la mancata partecipazione di detta parte alle successive fasi del giudizio di falso dia adito a pronunzie contrastanti sulla falsita. Pertanto, non ricorrendo un'ipotesi di causa inscindibile, la mancata impugnazione, nei confronti di tale parte, della sentenza che ha accertato la falsita del documento e l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima, non importano l'inammissibilita dell'appello ai sensi dell'ultimo comma dell'art.331 cod.proc.civ. (contra n.4580-54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)