Sez. 3, Sentenza n. 37397 del 10/07/2007 Ud. (dep. 11/10/2007) Rv. 237765 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Osservanza delle norme antinfortunistiche in ambiente scolastico - Soggetti responsabili - Direttore didattico di scuola elementare, preside di scuola media e sindaco - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il direttore didattico di scuola elementare ed il preside di scuola media, da considerare, ex art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994, datori di lavoro rispetto agli insegnanti e al personale della scuola stessa, rispondono dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche e, in particolare, degli obblighi di attuazione delle misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro. Risponde altresì di tali inosservanze, in relazione all'utilizzazione di locale e attrezzatura non adeguati, il Sindaco che, tenuto per legge alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, abbia omesso di rilasciare il parere di cui all'art. 3, comma terzo, L. n. 23 del 1996, circa l'adeguatezza del locale ovvero di assumere il formale impegno ad adeguare lo stesso contestualmente all'impianto delle attrezzature. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad alunno, colpito da una porta di pallamano che egli ed alcuni suoi compagni stavano spostando verso il fondo della palestra, durante una lezione di educazione motoria, ove l'inadeguatezza era rappresentata dalla sopravvenuta mobilità della porta stessa, in precedenza impiantata al pavimento con bulloni poi rimossi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 35 com. 2, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)