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Sez. 3, Sentenza n. 40266 del 03/10/2002 Ud. (dep. 28/11/2002) Rv. 225701 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado - Decorrenza per i capi di istituto degli obblighi di adozione delle misure prevenzionali prescritte dal d. lgs. n. 626 del 1994 - Regolamento ministeriale di individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio scolastico (d.m. 29 settembre 1998 n. 382) - Necessità.
Stato
decisa il 2002-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225701-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'obbligo di osservanza delle misure prevenzionali stabilite dal d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per i capi degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado deve considerarsi penalmente sanzionato solo a far tempo dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che, a norma del secondo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, ha individuato le particolari esigenze connesse al servizio scolastico adattandovi le prescrizioni prevenzionali (d.m. 29 settembre 1998, n. 382).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decr. Minist. Pubblica Istruzione 29/09/1998 num. 382, DM 21/06/1996

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)