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Sez. 5, Sentenza n. 3905 del 04/12/1974 Ud. (dep. 08/04/1975) Rv. 129695 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - DELITTI DI CUI AGLI ARTT 453, 455 COD PEN - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 4 COD PEN.*
Stato
decisa il 1974-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129695-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - DELITTI DI CUI AGLI ARTT 453, 455 COD PEN - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 4 COD PEN.*

Tra le ipotesi previste dagli artt 453 e 455 cod pen tutte parificate agli effetti ontologici e punitivi, solo la spendita di falsa moneta, effettivamente consumata, comporta anche un danno patrimoniale per l'accipiente e quindi l'applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen; ma in tal caso concorre con la truffa -reato tipicamente patrimoniale che si consuma con l'artificio stesso di consegnare ad altri moneta falsa ricevendone in corrispettivo moneta buona od altri beni e solo per tale reato puo eventualmente applicarsi l'attenuante in questione. (Conf 126161, anno 1974).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 453, Cod. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)