Sez. 5, Sentenza n. 1190 del 13/11/1973 Ud. (dep. 09/02/1974) Rv. 126161 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - RAPPORTI COL DELITTO DI TRUFFA - IPOTIZZABILITA DEL CONCORSO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - RAPPORTI COL DELITTO DI TRUFFA - IPOTIZZABILITA DEL CONCORSO - CONDIZIONI.*
Il reato di falso nummario e un reato contro la fede pubblica che ha lo scopo di tutelare la regolarita della circolazione monetaria e quindi e essenzialmente un reato di pericolo, diretto anche a salvaguardare gli interessi patrimoniali e finanziari degli enti autorizzati all' emissione delle monete. Tuttavia la tutela va estesa anche ai privati che risultano danneggiati dall'uso delle monete falsificate. Dimodoche se per effetto della spendita o circolazione si realizza un evento di danno in pregiudizio di una determinata persona viene a concorrere, col reato di falso, anche il reato di truffa che trova giustificazione nell'artifizio di pagare con monete false.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 458, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)