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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35840 del 22/11/2021 (Rv. 662949 - 01)

ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Adozione c.d. “mite” e adozione c.d. “piena” o “legittimante” – Differenze – Grave fragilità genitoriale – Abbandono semipermanente o ciclico con permanenza di un rapporto affettivo significativo – Ricorribilità al modello dell’adozione “mite”.
Stato
decisa il 2021-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662949-01

ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Nel nostro ordinamento oltre all'adozione c.d. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, è prevista l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, costitutiva di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto del minore con la famiglia di origine, ma attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. In ragione del prioritario interesse del minore e rappresentando il primo modello l'"extrema ratio", il ricorso al secondo modello può essere idoneo nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale si associa, tuttavia, la permanenza di un rapporto affettivo significativo, tale da consentire la non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)