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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1476 del 25/01/2021 (Rv. 660432 - 01)

ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Adozione del minore d’età - Pluralità di modelli di adozione - Adozione legittimante - Adozione cd. “mite” - Differenze - Criteri di valutazione da parte del giudice.
Stato
decisa il 2021-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660432-01

ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, l. n. 184 del 1983, e 315 bis, comma 2, c.c., deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una "extrema ratio", cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della l. n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell'interesse del minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis com. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)