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Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017) Rv. 269656 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sequestro preventivo - Violazione di legge - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269656-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)