Sez. 1, Sentenza n. 40827 del 27/10/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248468 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Provvedimento che definisce l'appello - Violazione di legge - Deducibilità - Vizio di motivazione - Deducibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)