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Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013 (Rv. 627495 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Affidamento condiviso - Condizioni - Collocazione del minore presso uno dei genitori con regime di visita dell'altro genitore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627495-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI

La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)