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Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012 (Rv. 622196 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Affidamento condiviso - Conflittualità tra i coniugi - Rilevanza ai fini dell'affidamento esclusivo - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2012-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622196-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI

In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 bis, Legge 08/02/2006 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)