Sez. 2, Sentenza n. 2852 del 11/10/1971 (Rv. 354070 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - SANZIONI DISCIPLINARI - RADIAZIONE DI DIRITTO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE - IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA DINANZI AL TRIBUNALE - NECESSITA - DIRETTA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - SANZIONI DISCIPLINARI - RADIAZIONE DI DIRITTO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE - IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA DINANZI AL TRIBUNALE - NECESSITA - DIRETTA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Avverso la deliberazione di radiazione di diritto, adottata dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti, non puo ritenersi ammissibile altra Forma di impugnazione se non quella prevista dall'art 28 del DPR 27 ottobre 1953 n 1067, la quale da luogo all'apertura del procedimento giudiziario dinnanzi al tribunale, con possibilita di riesame del merito in appello e, salvo in ogni caso, il Sindacato di legittimita da parte della Corte di Cassazione. Pertanto, contro la suddetta deliberazione del consiglio nazionale dei dottori commercialisti non e ammissibile la diretta proposizione del ricorso per Cassazione neppure ai termini dell'art 111 cost.*
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1953 num. 1067 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/10/1953 num. 1067 art. 28, Legge 27/10/1953 num. 1067 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)