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Sez. 3, Sentenza n. 1209 del 06/02/1987 (Rv. 450744 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - CONTRATTO DI TRANSAZIONE - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450744-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - CONTRATTO DI TRANSAZIONE - COMPATIBILITÀ.*

Il principio della riducibilità della penale eccessiva, avendo carattere generale, è applicabile in tutti i contratti nei quali sia inserita la suddetta clausola e, quindi, anche quando si tratta di un contratto di transazione; né a tale operatività osta il disposto dell'art. 1970 cod. civ. - che esclude l'impugnabilità della transazione per causa di lesione - trattandosi di norma eccezionale non suscettibile di estensione analogica e non essendo assimilabili la fattispecie della lesione ultra dimidium e quella dell'eccessività della penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)