Sez. 3, Sentenza n. 3984 del 22/04/1999 (Rv. 525602 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RESCISSIONE PER LESIONI | Configurabilità - Esclusione -Rescissione - Introduzione della relativa domanda nel giudizio di primo grado - Appello - Trasformazione della domanda in quella di annullamento della transazione per pretesa temeraria - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Ammissibilità - Esclusione.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RESCISSIONE PER LESIONI
A norma dell'art. 1970 cod.civ., la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Nè può ovviarsi a tale preclusione dopo che nel giudizio di primo grado si sia proposta domanda di rescissione, trasformandola, in appello, in domanda di annullamento della transazione per temerarietà della pretesa ex art. 1971 cod.civ., in quanto, in tal modo, si dedurrebbe un rimedio basato su di un "petitum" ed una "causa petendi" diversi da quelli prospettati in primo grado, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 345 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1970, Cod. Civ. art. 1971, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)