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Sez. 1, Sentenza n. 2256 del 06/02/2015 (Rv. 634249 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Assicurazione sulla vita - Pagamento del riscatto al fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634249-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

Qualora la compagnia assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dallo stesso "in bonis", il pagamento così effettuato non assume funzione previdenziale e non rientra, pertanto, tra i crediti impignorabili ex art. 1923, primo comma, cod. civ., non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5, legge fall., ma soggiace alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, secondo comma, legge fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1923 com. 1, Legge Falliment. art. 44 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)