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Sez. 1, Sentenza n. 8761 del 26/11/1987 (Rv. 456157 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - CREDITI ERARIALI OPPOSTI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIONE CON RISERVA - PARTECIPAZIONE AL RIPARTO FINALE - POTERE DELLO ESATTORE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO IN PENDENZA DELLA ISTANZA DI AMMISSIONE CON RISERVA - NATURA DI SENTENZA - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456157-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - CREDITI ERARIALI OPPOSTI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIONE CON RISERVA - PARTECIPAZIONE AL RIPARTO FINALE - POTERE DELLO ESATTORE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO IN PENDENZA DELLA ISTANZA DI AMMISSIONE CON RISERVA - NATURA DI SENTENZA - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ.*

A norma dell'art. 45, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 l'ammissione al passivo fallimentare con riserva dei crediti erariali opposti davanti alle commissioni tributarie - essendo tali crediti equiparabili a quelli condizionali indicati dal terzo comma dell'art. 55 della legge fallimentare - conferisce all'esattore i poteri di partecipare al riparto finale sia pure mediante accantonamento, e di conseguire la realizzazione del proprio credito per l'ipotesi che questo sia positivamente accertato in Sede giurisdizionale. Pertanto, il provvedimento di sospensione del processo (in pendenza della detta istanza di ammissione con riserva dei predetti crediti) fino alla definizione del giudizio innanzi alle commissioni tributarie, equivalendo a rigetto della istanza stessa, ha natura di sentenza anche se adottato con la Forma dell'ordinanza, ed è giuridicamente inesistente se sottoscritto dal solo Presidente del collegio. (Conf 1297/81, mass n 411890, sull'ultima parte; (Conf 1806/74, mass n 369999, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117, Legge Falliment. art. 127, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 127, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)