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Sez. U, Sentenza n. 1297 del 09/03/1981 (Rv. 411890 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI - NULLITA INSANABILE - APPLICABILITA AI PROCESSI SVOLTI CON IL NUOVO RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411890-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI - NULLITA INSANABILE - APPLICABILITA AI PROCESSI SVOLTI CON IL NUOVO RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE.*

L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici a norma dell'art 132, secondo comma, n 5, cod proc civ (nel testo modificato dall'art 6 della legge 8 agosto 1977 n 532, che ha tacitamente modificato anche l'ultima parte del secondo comma dell'art 119 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice) determina, nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art 132 citato, la nullita insanabile della sentenza medesima, senza possibilita di distinguere tra omissione imputabile a rifiuto, e omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Pertanto, tale nullita insanabile - la quale ricorre anche nel caso in cui, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il nuovo rito del lavoro, il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza - e in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dello art 161 citato, anche fuori dei limiti e delle regole dello appello e del ricorso per Cassazione e comporta che, anche in esito al giudizio di Cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione (artt 354, primo comma, 360 n 4 e 383, ultimo comma, cod proc civ). (Conf 879/78, mass n 390212; (Conf 821/53; (contra 3310/75, mass n 377435; (contra 2140/74, mass n 370475; (contra 1374/70, mass n 347119; (contra 694/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)