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Sez. L, Ordinanza n. 23257 del 28/08/2024 (Rv. 672194-01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Enti previdenziali privatizzati - CNPADC - Contributo di solidarietà - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672194-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 486 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 488 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)