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Sez. L, Ordinanza n. 25632 del 18/09/2025 (Rv. 676506-01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Enti previdenziali privatizzati - Contributi c.d. di solidarietà previsti dai relativi regolamenti - Illegittimità - Fondamento - Disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS - Insussistenza - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2025-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676506-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Le previsioni di trattenute a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, sono illegittime in ragione del fatto che riguardano prestazioni patrimoniali soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., di modo che, non discendendo l'illegittimità dal principio di intangibilità del trattamento pensionistico per motivi di solidarietà, non è ravvisabile alcuna disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 1, comma 12, della l. n. 335 del 1995, anche in relazione ai commi 17 e 18, per contrarietà con gli artt. 3 e 38 Cost.

Costituzione art. 23, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 18 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 486 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)