Sez. 1, Sentenza n. 5747 del 19/11/1998 Cc. (dep. 18/12/1998) Rv. 212597 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Provvedimento - Obbligo di motivazione - Requisiti - Specifica individuazione esigenze cautelari - Assoluta necessità di specifici adempimenti di indagine.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali "de libertate", particolarmente pregnante in ragione dei mezzi di impugnazione previsti, impone al giudice investito della richiesta di proroga della durata della custodia cautelare o del gravame, di strutturare il discorso giustificativo della decisione attraverso la specifica individuazione delle esigenze cautelari dotate del carattere della gravità, e quindi non automaticamente individuabili con quelle poste a base del provvedimento impositivo, pur potendo farsi riferimento alla presunzione sancita per determinati reati dall'art.275, comma 5, cod. proc. pen., e della assoluta necessità di specifici adempimenti di indagine connotati dal carattere della complessità e riferentesi alla posizione processuale dell'indagato nei cui confronti la proroga è richiesta o a quella di altri la cui posizione risulti concretamente influente sulla sua.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)